Il design

DESIGN

 

COS’È un design?

Nel mondo odierno dominato dall’immagine, la forma è spesso l’elemento che decide il successo di un prodotto.

L’originalità e la gradevolezza dell’aspetto di un oggetto, del packaging o di un sito web consente al pubblico di distinguere e scegliere il tuo prodotto o servizio piuttosto che un altro.

Con la registrazione di disegno o modello si protegge l’aspetto esteriore di un prodotto o una sua parte.

La registrazione del design ti consente di tutelare, contro ogni tentativo di imitazione, la tua creazione in maniera efficace e durevole nel tempo.

Se ti stai chiedendo...

La registrazione di un design italiano o europea ha una durata di 5 anni, rinnovabile ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.  

Ciascun paese prevede comunque una propria durata, con possibilità di rinnovo annuale o quinquinnale. 

È possibile tutelare qualsiasi oggetto industriale o artigianale completo dei suoi elementi caratterizzanti come linee, contorni, colori, materiali, forma e struttura.

Possono essere oggetto di tutela anche gli imballaggi, i simboli grafici e i caratteri, oltre a singole parti del prodotto.

Non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

No, la concessione della protezione di un design non è soggetta ad un giudizio estetico.

L’aspetto esteriore che viene protetto non deve avere una particolare gradevolezza ma essere “nuovo” ed avere “carattere individuale”.

Fortunatamente è prevista una tutela anche per il design non registrato. Tuttavia l’ordinamento privilegia chi decide di rendere pubblico e certo il proprio diritto con una domanda di registrazione, per cui il design non registrato incontra dei limiti piuttosto sostanziali e sostanziosi:

Durata della tutela: 3 anni contro 25 anni del design registrato.

Natura della copia: l’autore del design non registrato ha il diritto esclusivo di impedirne la copiatura intenzionale.

Necessità di fornire la prova della divulgazione contro produzione del solo certificato di registrazione.

Il titolare di un design non registrato dovrà essere in grado di opporre ai terzi:

a)      a)  la prova della data e del luogo della prima divulgazione del modello;

b)      b)  la prova che la copia del disegno o modello si riferisce al disegno o modello divulgato (con le sue caratteristiche principali, in particolare quelle che gli conferiscono un «carattere individuale»);

c)      c)  la prova che gli ambienti interessati avrebbero potuto essere a conoscenza della divulgazione stessa;

d)     d)  la prova che il contraffattore ha effettivamente copiato il disegno o modello protetto.

Se quindi il design è stato divulgato con prove certe da meno di tre anni e si ha la prova della copiatura intenzionale si potrà procedere a tutelare il proprio prodotto con i mezzi previsti dalla legge.

In Italia ed Unione Europea, oltre che in alcuni paesi esteri, l’ordinamento consente all’imprenditore o al designer un “periodo di differimento”, detto periodo di grazia, per valutare il successo del prodotto e l’opportunità di una sua protezione per cui è possibile chiedere la registrazione del design senza che venga meno il requisito della novità entro 1 anno dalla sua divulgazione.

Non tutti i paesi però prevedono questo vantaggio, come ad esempio la Cina. Se quindi il modello è stato esposto ad una fiera in qualunque parte del mondo prima di una domanda di registrazione, questo non potrà vantare il requisito della novità, essenziale per la valida concessione del titolo.

Un design deve essere nuovo ed avere carattere individuale.

Un design non viene considerato nuovo se è stato divulgato da chiunque e ovunque, ossia reso accessibile al pubblico tramite una registrazione o una esposizione, messo in commercio o altro prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Tuttavia, l’ordinamento di alcuni paesi prevede un “periodo di differimento” o “di grazia” che consente all’autore del design di richiederne la protezione entro un anno dal momento della prima divulgazione.

Si tratta chiaramente di un vantaggio concesso all’imprenditore o al designer per valutare il successo del prodotto e l’opportunità di una sua protezione.

Attenzione: in alcuni paesi questo vantaggio non è concesso!!

Se il design viene divulgato prima della domanda di registrazione perde il requisito della novità.

Il design ha carattere individuale se suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella di altri design già esistenti per prodotti simili.